Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.