Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020, con le seguenti: stipulare contratti di rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.