Sostituirlo con il seguente:
Art. 93.
1. La stipula, la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, sono consentite, per tutti i contratti stipulati, prorogati o rinnovati entro il 30 agosto 2020, a prescindere dalla data di scadenza, senza necessità che sussistano e che siano indicate le esigenze di cui agli articoli 19 comma 1 e 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.