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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 93.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
93.023.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

  1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.

ident. 93.06.93.022.93.027.