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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 92.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
92.13.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 15 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non siano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 20, 21, 22, 36 e 84 del presente decreto, accedono alle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 nei giorni in cui non sono in chiamata anche in costanza di rapporto di lavoro.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 130 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 265.