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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 92.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
92.02.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Limitatamente agli anni 2020 e 2021, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere riconosciuta la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, e la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.