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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 91.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
91.04.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati nel Sostegno didattico)

  1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del presente decreto.
  2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.
  3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per. la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 3992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.
  4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.
  5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020.