stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 88.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
88.04.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. 1 soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

   a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

  2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».