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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 88.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
88.01.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione per l'innovazione. Incentivi per la nuova occupazione stabile)

  1. Al fine di far fronte alla ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e per favorire la riorganizzazione dei processi produttivi e una coerente riqualificazione delle competenze professionali nonché la valorizzazione dell'occupabilità delle persone, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per il sostegno alla formazione e per l'innovazione professionale» con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammesse al finanziamento del Fondo di cui al comma 1.
  3. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e qualificata, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano partecipato ai percorsi di riqualificazione professionale finanzianti ai sensi del comma 1, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto entro il limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  4. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 3, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
  5. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinano una quota delle proprie risorse, non inferiore al 5 per cento, all'adeguamento delle competenze di lavoratori che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale.
  6. Le imprese che, in data antecedente al 1° maggio 2020, hanno optato per il regime di aiuti alla formazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e hanno piani formativi in corso e personale in cassa integrazione, anche in deroga, possono utilizzare il Fondo Nuove Competenze per coprire, in tutto o in parte, i costi figurativi della quota di cofinanziamento richiesta dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente ed in misura proporzionale al numero di dipendenti in cassa integrazione.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 200 milioni di euro, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 8.
  8. A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, per gli iscritti presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che alla data del 31 dicembre 1995 possono fare valere anzianità contributiva presso altre forme pensionistiche obbligatorie, non si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile stabilito dal comma 18 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge 2 agosto, 1990 n. 233 che hanno chiesto, nell'ambito della gestione separata, il computo dei predetti periodi contributivi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.