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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 85.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
85.8.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33».