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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 83.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
83.09.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Riorganizzazione attività dì medicina fiscale)

  1. Al fine di riorganizzare l'attività della medicina fiscale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ad un massimo di 700 unità, entro tre mesi sono collocati, a domanda, previo giudizio di idoneità riguardante l'attività svolta e in base all'anzianità di incarico, con rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato nel ruolo sanitario dell'INPS ad esaurimento, nelle stesse sedi dove risultano incaricati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.
  2. Gli incarichi in essere dei medici che non transitano nel ruolo sanitario proseguono, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per lo svolgimento delle medesime funzioni di cui al comma 1, nelle stesse sedi in cui risultano incaricati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce «somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche», e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche dì controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.