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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 82.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
82.015.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

  1. Al comma 986, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019,2020 e 2021» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.