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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
8.4.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In attuazione di quanto previsto al comma 1, limitatamente all'indirizzo il più possibile esteso della distribuzione per conto, al fine di contenere gli accessi alle strutture ospedaliere e garantire il diritto alla cura e continuità terapeutica dei pazienti, fino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome , senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito , con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali destinati alla cura delle patologie croniche non oncologiche e alla prevenzione secondaria cardiovascolare, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
  5-ter. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una determina dell'Agenzia italiana del farmaco individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, ivi inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza prescrittiva e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.