Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire misure di sostegno a soggetti diversi da quelli individuati al comma 1 e non beneficiari delle indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementato di 200 milioni.
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire la parola: 650 con la seguente: 850;
al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni;