Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)
1. Il periodo di isolamento domiciliare disposto dalle aziende sanitarie locali per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA dall'inizio del lockdown e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario sul territorio nazionale, è equiparato al ricovero ospedaliero anche ai fini assicurativi.