Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Misure per il sostegno dei professionisti)
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo Stato provvede al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento è eseguito dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, nonché da Poste italiane Spa, qualora richiesto dal beneficiario.
2. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore. È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
3. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente a tale termine, gli interessi moratori decorrono al tasso dell'1 per cento su base annua.