Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:
2-bis. Le indennità' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con la titolarità di trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps.