Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma 1-bis, aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. Il divieto di cumulo di cui al successivo articolo 78, comma 2, lettera b), non comprende i titolari di trattamenti pensionistici di invalidità.
Conseguentemente, all'articolo 86 aggiungere le seguenti parole: e con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche. Il divieto di cumulo di cui al precedente articolo 78, comma 2, lettera b) non comprende i titolari di trattamenti pensionistici per invalidità.