Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «per un periodo continuativo o frazionato», aggiungere le seguenti: «, anche su base oraria,»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sino al 31 luglio 2020, la fruizione del congedo su base oraria è consentita in misura non inferiore al 25 per cento dell'orario medio giornaliero.».