stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
71.6.

  Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

   b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato effettivo della spesa e dei pagamenti della cassa integrazione, assegno ordinario, cassa straordinaria e in deroga a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di predisporre eventuali nuovi interventi anche per un calcolo e una definizione diversa dei trattamenti di integrazione salariale.

  1-ter. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 23 giugno 2012, n. 83, sono autorizzate a impiegare i fondi residui per prorogare la mobilità in deroga ai lavoratori che abbiano terminato il trattamento Naspi.