Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.