stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
65.07.

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Credito d'imposta per innovazione tecnologica)

  1. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute.
  2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
  3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  4. Le modalità applicative di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.

  Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 sostituire la parola la parola: 800 con la seguente: 790.