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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
57.3.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci dell'esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, quali il personale, i servizi di supporto ed assistenza all'attività amministrativa, fiscale e tributaria, i compensi degli organi sociali, le spese di affitto, le utenze, i servizi informatici e di telefonia, possono essere capitalizzati e ammortizzati, fino all'ammontare della perdita di esercizio altrimenti registrata, sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.