Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro e sostituire le parole: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 209,2 milioni di euro;
b) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.