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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
49.02.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Creazione di un Centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze della vita in Lombardia)

  1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema della ricerca e dell'innovazione lombardo, quali gli IRCCS, le Università, i centri di ricerca, le PMI e le start up innovative, per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita» con sede in Lombardia. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato.
  2. Il Centro favorisce la collaborazione tra soggetti privati (aziende e start-up) dell'ecosistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione, e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.
  3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.