stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
48.08.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanente finali di magazzino nel settore tessile e della moda)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.
  2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere, nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le parole: a decorrere dall'anno 2024.