Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia da COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
4. I contributi di cui al comma 3 si qualificano come aiuti di stato e potranno essere erogati a condizione che il regime di aiuti sia notificato alla Commissione europea e sia dichiarato da questa compatibile con il mercato interno.