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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.19. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
44.19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 44.
(Incremento del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2g/km)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sostituito dal seguente:

   «1057. A coloro che, nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011. A coloro che nell'anno 2020 e 2021, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.000 euro».

  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite delle risorse del fondo anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 e 2021.
  4. Agli oneri derivanti dai commi del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.