Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Sostegno mobilità alle imprese)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.