stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
44.017.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere i seguenti:

Art. 44-bis.
(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)

  1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

   a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

   b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

  2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
  4. Per provvedere all'erogazione del contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Art. 44-ter.
(Premio acquisto veicoli in stock)

  1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria N1 o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.
  3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 e al codice di antifalsificazione.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.
  5. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

Art. 44-quater.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

  1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziarla, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Elettrico

Alimentazioni
alternative (ibrido,
Metano, GPL)

Alimentazioni
benzina e diesel

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

5.000

2.500

1.500

  Senza rottamazione

4.000

1.500

1.000

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

7.000

3.500

2.500

  Senza rottamazione

6.000

2.500

1.500

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

10.000

5.500

3.500

  Senza rottamazione

8.000

3.500

2.000

  >3,5-7 ton

  Con rottamazione

12.000

7.000

4.000

  Senza rottamazione

10.000

4.000

2.500

  >7-12 ton

  Con rottamazione

14.000

9.000

5.000

  Senza rottamazione

12.000

5.000

3.500

  2. Per l'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.