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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
43.07.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno a politiche inclusive)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la misurabilità della situazione del personale nelle imprese e per il sostegno apolitiche inclusive, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.
  2. Il Fondo è finalizzato a estendere, in via sperimentale per una durata di tre anni a partire dall'anno 2020, l'aumento al 60 per cento del credito d'imposta per le spese di formazione di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche alle imprese che intraprendono un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli indici di misurabilità di cui al comma 2.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017» sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, o nel caso in cui le imprese intraprendano un percorso di miglioramento delle proprie politiche interne di genere, calcolabili attraverso indici di misurabilità dal carattere scientifico e oggettivo stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia».
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per Fanno 2020 e a 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 43.08.