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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
43.019.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Contratto di rete con causale di solidarietà)

  1. All'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «4-sexies. Il contratto di rete può essere stipulato a fini di solidarietà per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità solidaristiche l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nelle fasi di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
   4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli Enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui al citato articolo 30, comma 4-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
   4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter n. 2), il contratto di rete a fini di solidarietà deve essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e territori.».