stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
42.07.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per il sostegno alla digitalizzazione delle micro imprese)

  1. Al fine di sostenere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi di vendita, alle micro imprese operanti nel settore della vendita al dettaglio, con sede legale in Italia e con numero di dipendenti non superiore a 2, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un contributo per le spese necessarie all'attivazione di soluzioni e-commerce, integrate con strumenti digitali per accelerare le vendite on-line e off-line, completamente sviluppate ed erogate da soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono ammissibili le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, relative all'attivazione di servizi tecnologici atti a realizzare e attivare soluzioni e-commerce integrate con piattaforme digitali dedicate e funzionali a garantire l'attivazione e l'accelerazione delle vendite on-line e off-line.
  3. Non sono ammesse le spese sostenute per servizi di consulenza e di advertising e per investimenti pubblicitari.
  4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 30 per cento dell'importo delle spese sostenute per un massimo di 450 euro per ciascun beneficiario, entro il limite massimo complessivo di spesa di 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

  Conseguentemente all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le parole: 713 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

   b) al comma 6 al comma 7, dopo la parola: 42 aggiungere la seguente: 42-bis,.