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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
31.17.

  Al comma 2, sostituire le parole: 3.950 milioni con le seguenti: 3.850 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementato di 100 milioni, interamente destinati alla copertura delle garanzie a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, le quali vi accedono alle medesime condizioni previste dalla lettera m) del citato articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, in quanto siano a esse applicabili. La garanzia non può in ogni caso essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:

   a) il doppio del volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019;

   b) il doppio del volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019;

   c) il doppio del volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile.