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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
31.025.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)

  1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
  2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma i fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.