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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
31.018.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.
  2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.
  3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

   a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

   b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

   c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;

   d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.