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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
30.04.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Le commissioni applicate agli esercenti per l'utilizzo del terminale di pagamento non possono superare lo 0,5 per cento.
  2. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 50 milioni a valere sulle disponibilità dell'articolo 265 per l'abbattimento dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e lino al 31 dicembre 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'utilizzo del fondo con proprio decreto in relazione al volume di affari dei contribuenti in maniera proporzionale al volume di affari generato dall'utilizzo dei pagamenti con carte di credito e debito.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.