Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)
1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera b), del decreto interministeriale 16 febbraio 2016, dopo le parole: «Amministrazione competente» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».
Conseguentemente all'articolo 265, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 795 milioni di euro per l'anno 2020 e di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.