Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3, lettera d), negli interventi di demolizione e ricostruzione la deroga alle distanze minime previste da leggi e regolamenti è consentita nel rispetto della sagoma e della volumetria preesistenti»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «fatte salve le sole», sono aggiunte le seguenti: «volumetrie aggiuntive previste o consentite da leggi e regolamenti e le sole».