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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.150. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
28.150.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. A decorrere dal mese successivo a quello della cessazione del beneficio del credito d'imposta di cui al comma 5, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, conduttori di un rapporto di locazione per immobili ad uso non abitativo, hanno facoltà di richiedere ai rispettivi locatori l'equa rideterminazione, secondo criteri di correttezza e buona fede, dei canoni di locazione per il periodo dal 1° marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza di cui comma 4 dell'articolo 14. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi da marzo a maggio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parti possono altresì stabilire, anche sino alla scadenza del contratto, l'adozione di canoni variabili legati al volume d'affari del locatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la rideterminazione è devoluta al giudice competente per materia, che ha facoltà di stabilire i canoni per il periodo da marzo 2020 sino al termine del periodo di emergenza, secondo equità e in proporzione al minor volume d'affari realizzato dal locatario.
  10-ter. La diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 10-bis è in ogni caso valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali clausole risolutive, penali, decadenze e more connesse a ritardati od omessi adempimenti. È altresì sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1258, 1453, 1464 e 1467 del codice civile, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
  10-quater. Salvo che, per accordo tra le parti, non sia stabilita una scadenza successiva, le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si applicano per il periodo di emergenza previsto dal comma 4 dell'articolo 14. Sino al predetto termine e ferma la facoltà di richiedere l'equa rideterminazione secondo correttezza e buona fede dei canoni di locazione, è esclusa la possibilità di chiedere la risoluzione della locazione da parte del locatore qualora il conduttore provveda al pagamento di un canone commisurato proporzionalmente al minor volume d'affari realizzato a decorre dal marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, comunque non inferiore al 30 per cento dell'originario canone. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e del presente comma, con particolare riferimento all'introduzione di disposizioni semplificate per la comunicazione delle variazioni del canone.