Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dagli espositori aventi sede legale in Italia che partecipano, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, a fiere nazionali, internazionali e congressi, pari al 50 per cento delle spese sostenute.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.