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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
27.015.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incentivi agli investimenti qualificati delle forme di previdenza complementare)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 94 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni che sottoscrivano quote o azioni degli OICR di cui al comma 2 ovvero che effettuino investimenti tramite il Patrimonio Destinato gestito da Cassa Depositi e Prestiti, in conformità all'articolo 27 è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento dell'investimento sottoscritto e versato, da utilizzare in compensazione con le imposte dovute sulle plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni presenti nel proprio stato patrimoniale alla data dell'investimento. L'eventuale eccedenza del credito d'imposta sarà utilizzabile nei periodi di imposta successivi. Ai fini del beneficio fiscale resta impregiudicata la possibilità di effettuare i relativi versamenti in più soluzioni, a seguito di un impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento dell'OICR medesimo.
  2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, per «OICR» si intende un «OICR alternativo italiano (FIA italiano)» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero un «OICR alternativo UE (FIA UE)» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quinquies) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, tramite operazioni di acquisto e/o sottoscrizione, investano in:

   a) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una impresa il cui fatturato annuo non superi 300 milioni di euro che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato, e che rispetti le norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro;

   b) azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da una qualsiasi altra impresa che non siano negoziate in un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 21), della direttiva n. 2014/65/UE, a condizione che l'impresa sia residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero che abbia il centro principale degli affari e la principale attività di produzione di beni o servizi nel territorio dello Stato e destini le risorse ricevute ad investimenti socialmente responsabili come definiti nel successivo comma 3.

  3. Per «investimento socialmente responsabile» si intende un qualsiasi investimento, nell'ambito del territorio dello Stato, in uno specifico affare, progetto o attività effettuato da una impresa che, per natura, caratteristiche o tipologia possa offrire prospettive e rendimenti che siano collegati ad un chiaro beneficio sociale, ambientale, di governance e compliance secondo criteri misurabili a livello nazionale o locale, che crei nuova occupazione e valore per l'investitore, per l'impresa, per i lavoratori e per il territorio, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali a tutela del lavoro, e che viene effettuato, attraverso una strategia di medio-lungo periodo integrando l'analisi finanziaria con quella ad impatto, con esclusione degli investimenti in cui vi sia una prevalente componente immobiliare ovvero aventi finalità di trading. Il progetto di investimento deve essere predisposto sulla base di un piano certificato da una società consulenza accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico. Il processo di accreditamento delle società di consulenza presso il Ministero dello sviluppo economico e gli eventuali ulteriori requisiti per qualificare un investimento sostenibile e per lo sviluppo sarà regolato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Non sono considerate imprese ammissibili agli investimenti qualificati le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le imprese destinatarie dei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dal comma 219 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le microimprese aventi caratteristiche simili alle start up innovative nonché gli spin off di ricerca di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le imprese che svolgano attività immobiliare, le imprese in situazione di crisi, ovvero oggetto di una delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato da ultimo con decreto legislativo n. 54 del 2018, di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero avente una situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale e di conto economico più recente.
  5. Sono esclusi dal beneficio fiscale del presente articolo tutti gli investimenti effettuati per il tramite di OICR di cui al comma 2 in imprese non aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera a) ovvero al comma 2 lettera b) del presente articolo.
  6. Ai fini dei benefici fiscali del presente articolo, i gestori dell'OICR rilasciano una dichiarazione al soggetto interessato che attesti l'effettivo ammontare dell'investimento di risorse finanziarie impiegate per ciascun periodo di imposta in imprese aventi le caratteristiche di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo per la quota di pertinenza del soggetto medesimo.