Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:
Art. 260-bis.
(Modifiche alle Tabelle A dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982)
1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;», sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:
1) le parole: «nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni»;
2) dopo le parole: «vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni», sono aggiunte le seguenti: «vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
1) dopo le parole: «dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «di significativa rilevanza»;
2) dopo le parole: «vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato» sono aggiunge le seguenti: «di significativa rilevanza»;
3) le parole: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata»;
4) le parole: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale»;
5) le parole: «direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione»;
d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: «5.720» è sostituita dalla seguente: «5.643»;
e) la parola: «gabinetto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «centro»;
2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce «CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico»; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: «Posti in organico» sono sostituite dalle seguenti: «Posti di funzione«e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: «102» è sostituita dalla seguente: «135»;
b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico» e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: «100 (120)» sono sostituite dalle seguenti: «115 (135)».
3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «Nella sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione».