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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.47. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2020  [ apri ]
26.47. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
   dopo il comma 19, inserire il seguente:
  «19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».