Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 15 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni, con le seguenti: 785 milioni.