Sostituirlo con il seguente:
Art. 252.
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)
1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:
a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;
b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esami su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i titoli ed i punteggi ad essi attribuiti;
b) lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale da parte del candidato, svolte anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.