stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.029. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
25.029.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto reso disponibile nel cassetto fiscale)

  1. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, su opzione dell'impresa beneficiaria, è erogato nella forma di credito d'imposta nella misura del 150 per cento con data di primo utilizzo in compensazione al 1° gennaio 2023.
  2. In caso di opzione di cui al comma 1, il contributo tramite credito d'imposta è erogato nel cassetto fiscale dell'impresa.
  3. Per l'utilizzo dei contributi di cui al presente articolo si applicano le seguenti misure:

   a) è istituita la piattaforma informatica di pagamenti tra aziende organizzata e gestita dalla Agenzia delle entrate;

   b) è istituito il Fondo della piattaforma informatica di pagamenti tra aziende;

   c) Agenzia delle entrate rende disponibili gli importi di cui al comma 1 nei cassetti fiscali delle imprese contribuenti che hanno manifestato l'opzione di cui al comma 1;

   d) attraverso la piattaforma informatica dei pagamenti tra aziende i crediti fiscali vengono movimentati dai contribuenti solo ed esclusivamente verso cassetti fiscali di terzi, a compensazione di fatture elettroniche di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tra titolari di partita IVA;

   e) ad ogni movimentazione di cui alla lettera d) è applicata una commissione dello 0,50 per cento;

   f) il Fondo destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera e) per le diverse finalità nel seguente ordine: al completo reintegro del maggior importo erogato tramite esercizio dell'opzione di cui al comma 1; all'erogazione di nuovi contributi a fondo perduto nelle medesime modalità di cui al presente articolo.