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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
25.014.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.
  4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.
  5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.
  6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.