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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 238.018. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
238.018.

  Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.
(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di supporto alla ricerca scientifica in ambito sanitario)

  1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per lo studio e il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale ed europea, possono essere adottate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 17 ottobre 2019, sull'Accordo nazionale delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi compresi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale degli operatori. Le risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi europei e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla FORST tramite apposite procedure di selezione. In materia restano ferme le competenze del Ministro dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  1-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa nel triennio 2019-2021, per l'abbattimento delle liste d'attesa e il contenimento della spesa sanitaria, garantendo agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I medesimi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19».

I Relatori