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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.028. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
23.028.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Trasferimenti nella polizia di Stato)

  1. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e assorbite nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 19 marzo 2020.
  2. È disposto il trasferimento, a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle unità di personale già appartenenti al Corpo forestale dello Stato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 è transitato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 12 primo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nei corrispondenti ruoli della polizia di Stato, in sovrannumero. Il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 presso le amministrazioni statali in attuazione dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è equiparato a tutti gli effetti di legge ai fini giuridici, economici, contrattuali e previdenziali, a quello svolto nel Corpo forestale dello Stato. All'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, tale personale è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale alla data del 1° marzo 2020.